Il Progetto di costituzione del Praesidium della Convenzione contiene diverse categorie di competenza.
Competenza esclusiva
L’art. 12 definisce le norme in materia di concorrenza in seno al mercato interno, l’unione doganale, la politica commerciale comune, la politica monetaria per i paesi della zona dell’euro, la conservazione delle risorse biologiche del mare nell’ambito della politica comune della pesca e - in talune circostanze - la stipula di accordi internazionali come competenze esclusive.
In questi ambiti, gli Stati membri non hanno facoltà di legiferare autonomamente.
Competenze concorrenti
L’art. 13 definisce il mercato interno, l’agricoltura e la pesca, i trasporti, le reti transeuropee, l’energia, alcune aree di politica sociale, la coesione economica, sociale e territoriale, l’ambiente, talune aree della salute pubblica, la tutela dei consumatori e l’area di sicurezza, libertà e giustizia come competenze concorrenti.
Negli ambiti sopraelencati, gli Stati membri perdono il diritto di legiferare laddove è l’UE a promulgare leggi.
Per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo tecnologico e lo spazio, sia l’UE sia gli Stati membri possono definire programmi e intraprendere iniziative.
Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari, l’Unione avrà competenza di prendere l’iniziativa e di condurre una politica comune, senza che ciò impedisca agli Stati membri di esercitare la propria competenza.
Altre competenze
La base giuridica specifica sarà introdotta in una terza parte della costituzione.