Difesa

(Photo: Notat)

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Maastricht nel 1993, l’UE può condurre una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (PECSD) nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC). Si è infine deciso di avviare una PECSD al vertice di Colonia del 1999.

Le decisioni in ambito di PECSD richiedono l’unanimità tra gli Stati membri.

I cosiddetti compiti di Petersberg, un elenco di compiti di sicurezza, difesa e di ristabilimento della pace, sono stati ripresi dall’Unione europea occidentale (UEO) e inseriti nel TUE nell’ambito del trattato di Amsterdam. Di conseguenza l’UEO ha perso importanza.

La forza di intervento rapido dell’UE

I compiti di Petersberg saranno assunti dalla forza di intervento rapido dell’UE, composta da circa 60.000 unità che possono essere schierate per la durata di un anno, in missioni di mantenimento della pace (peacekeeping) e di ristabilimento della pace (peacemaking).

Per assicurare l’impiego di queste forze, sono necessarie truppe ausiliarie di circa 200.000 unità.

La forza di intervento rapido non è un esercito permanente dell’UE. Gli Stati membri dell’UE si sono impegnati a fornire le forze necessarie in determinate circostanze.

In questo senso, si può paragonare all’impegno di difesa reciproca sottoscritto dai paesi membri della NATO.

Ai sensi del trattato dell’Unione, per le operazioni di questa forza non è richiesto il consenso (il mandato) dell’ONU (cfr. anche i compiti di Petersberg).

Osservazioni

Prospettive future

Il Progetto di costituzione dell’UE reca un capitolo speciale sulla difesa, l’art. I-40.

Esso propone l’istituzione di una difesa comune nell’UE in base a norme speciali di cooperazione rafforzata – la Finlandia in particolare ha sostenuto come soluzione alternativa il ricorso alle normali regole di cooperazione rafforzata - e prevede l’astensione costruttiva per i paesi che non intendono prendere parte ad attività militari comuni, ma sono disposti a consentire agli altri paesi di farlo.

Il progetto di costituzione prevede inoltre una clausola che impegna gli Stati che accettano di essere vincolati da un obbligo di difesa reciproca simile a quanto disposto dall’articolo 5 del trattato NATO e dall’obbligo automatico di difesa reciproca come previsto similmente dall’articolo 5 del trattato UEO. Quest’obbligo, definito anche con il termine "clausola di assistenza", pone alcuni problemi ai paesi neutrali, nonché alla Danimarca che ha scelto una speciale clausola di dissociazione nell’ambito della difesa.

Inoltre, è stata inserita nella costituzione un’altra clausola detta "di solidarietà" che impegna l’Unione ad assistere uno Stato membro vittima di un attacco terroristico.

Collegamenti

http://european-convention.eu.int/amendemTrait.asp?lang=EN