Atti delegati
I legislatori possono attribuire alla Commissione europea la facoltà di integrare o modificare - il che significa decidere - alcuni elementi non essenziali del diritto comunitario o legge quadro.
Questo concetto è stato incluso nel trattato costituzionale secondo le proposte della Convenzione; si veda al riguardo l’art. I-35 sui regolamenti delegati.
Osservazioni
- Ciò non va confuso con gli atti esecutivi, ove l’organo esecutivo, per esempio la Commissione, è il solo responsabile dell’applicazione delle disposizioni di legge.
- Può risultare difficile distinguere tra atti legislativi, delegati ed esecutivi.
- Se la Commissione non ricorre alla delega in modo appropriato, essa può essere revocata solo da una maggioranza qualificata del Consiglio o dalla maggioranza assoluta del Parlamento europeo, cfr. art. I-35.
Links
Si veda anche poteri implementativi.