Clausola di flessibilità

The seat of the European Parliament in Strasbourg (Photo: Quedza)

L’UE può prendere decisioni solo negli ambiti in cui i trattati forniscono una specifica base giuridica che lo consenta. Il TCE reca una cosiddetta clausola di flessibilità, a cui si è fatto ricorso per ampliare l’area di competenza normativa dell’UE.

Nell’ambito degli obiettivi dei trattati, l’art. 308 del TCE consente all’UE di intraprendere azioni e misure in ambiti ove il trattato non abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti. Ad esso si è fatto particolare ricorso negli anni ‘70 e ‘80 per ampliare le competenze dell’UE prima dell’adozione dell’Atto unico europeo (AUE) nel 1987, che ha introdotto ulteriori articoli e capitoli specifici che assegnano all’UE poteri legislativi in aree quali l’ambiente, la ricerca, lo sviluppo e la politica regionale.

Prospettive future

La Convenzione dell’UE manterrà la clausola di flessibilità al fine di consentire adeguamenti flessibili della competenza dell’UE alle politiche dell’Unione.

L’attuale clausola di flessibilità può essere utilizzata solo in connessione con il mercato comune. La nuova clausola sarà invece utilizzata in tutti gli ambiti di competenza dell’Unione europea.

Si veda il Progetto di costituzione, art. I-17.